nuovo accordo stato regioni approfondimento

Dal 24 maggio 2025 è in vigore l’Accordo Stato‑Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, che abroga e accorpa tutti i precedenti testi sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Legislatore concede un periodo transitorio massimo di 12 mesi: entro la primavera 2026 tutti i percorsi formativi dovranno essere pienamente conformi al nuovo impianto.

1. Modifiche ai percorsi formativi esistenti

CorsoDurata / contenutiAggiornamentoAltre restrizioni
PrepostiBase 12 h (4 moduli)Biennale 6 hSolo aula/VCS, vietato e‑learning
DirigentiBase 12 h + Modulo cantieri 6 hQuinquennale 6 h
Datori di lavoroNuovo corso obbligatorio 16 h + modulo cantieri 6 hQuinquennale ≥6 hDa completare entro 24 mesi
Datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPPModulo comune 8 h + moduli specialistici A‑F‑CQuinquennale 8 h (anche e‑learning)Vietato e‑learning sui moduli base

NB: Per i preposti che alla data di entrata in vigore dell’Accordo (24 maggio 2025) abbiano fatto il Corso di formazione/aggiornamento da oltre due anni (ossia prima del 24 maggio 2023), l’aggiornamento deve essere svolto entro 12 mesi. Per gli altri, con data di completamento del Corso/Aggiornamento successivo al 24 maggio 2023, l’aggiornamento deve essere svolto immediatamente al termine del biennio.

2. Nuovi percorsi formativi disciplinati

  • Spazi confinati / sospetti di inquinamento: minimo 12 h in presenza + aggiornamento quinquennale 4 h.
  • Abilitazioni attrezzature – nuove macchine inserite:
    • Raccogli‑frutta: 4 h teoria + 4 h pratica
    • Caricatori per movimentazione materiali: 4 h teoria + 4 h pratica
    • Carriponte: 4 h teoria + 6‑7 h pratica, in funzione del comando

3. Metodologie di erogazione

  • Videoconferenza Sincrona (VCS) equiparata alla formazione in presenza, salvo i moduli con addestramento pratico.
  • Requisiti minimi VCS: accesso protetto, tracciamento presenze, gestione materiali didattici, uso esclusivo di PC/tablet (no smartphone).
  • È ammessa la modalità mista (VCS + presenza) se i moduli pratici si svolgono in aula o campo prove.

4. Organizzazione didattica e logistica

FaseLimiti numerici e requisiti
Aula/teoriamax 30 discenti per docente
Sessioni pratichemax 6 partecipanti per istruttore (rapporto 1:6)
FrequenzaPresenza minima 90 % delle ore per l’accesso al test finale
Progetto formativoDocumento obbligatorio che dettaglia obiettivi, moduli, metodi e strumenti
Gruppi omogeneiLavoratori con stessa mansione/esposizione a rischi simili

5. Soggetti formatori

  • Istituzionali (Ministeri, INAIL, Università, VVF, ecc.)
  • Accreditati regionali con almeno 3 anni di esperienza documentata (deroga: per lavoratori, preposti e dirigenti basta l’accreditamento).
  • Altri soggetti: organismi paritetici, fondi interprofessionali, associazioni datoriali/sindacali.
  • Datori di lavoro: possono erogare direttamente i corsi ai propri dipendenti notificandolo agli organismi paritetici (silenzio‑assenso dopo 15 gg).

6. Verifica dell’apprendimento ed efficacia

  • Test finale obbligatorio: corsi base ≥30 domande, aggiornamenti ≥10 domande, superamento con il 70 % di risposte corrette.
  • Verbale di verifica e fascicolo del corso da conservare 10 anni.
  • Valutazione di efficacia a posteriori (analisi infortuni, checklist comportamentali, questionari) durante la riunione periodica ex art. 35.

7. Attestati, gradimento e archiviazione

  • Attestato unico con firma digitale del legale rappresentante, valido su tutto il territorio nazionale
  • Monitoraggio obbligatorio del gradimento (qualità didattica, organizzativa, utilità percepita).
  • Fascicolo del corso: anagrafica, registro firme, elenco docenti, progetto formativo, verbale finale; conservazione ≥10 anni.

8. Aggiornamenti, credito formativo e “quinquennio mobile”

  • Il credito formativo non decade se l’aggiornamento manca per meno di 10 anni; oltre tale limite, il corso abilitante va ripetuto da zero.
  • Per ruoli abilitanti (RSPP/ASPP, CSP/CSE, ecc.) vale il principio del quinquennio mobile: al momento dell’incarico il discente deve dimostrare di aver svolto l’aggiornamento nel quinquennio precedente.

9. Obbligo di formazione “prima di iniziare”

Il nuovo Accordo ribadisce che la formazione deve essere completata prima dell’adibizione alla mansione, cancellando il vecchio limite dei 60 giorni e riallineandosi all’art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Conclusione: una nuova era per la formazione

Il nuovo Accordo rappresenta un’importante svolta culturale e organizzativa, che richiederà alle aziende un attento lavoro di adeguamento. Non si tratta solo di aggiornare i contenuti, ma di ripensare il modo in cui si progetta, si eroga e si valuta la formazione in azienda.

Per accompagnare le imprese in questa transizione, Studio R&D è a disposizione con un servizio completo di consulenza, progettazione formativa e supporto.

Cosa può fare Studio R&D per la tua Azienda

  • Check-up di conformità e mappatura fabbisogni – Audit rapido dei corsi già erogati, gap analysis rispetto al nuovo Accordo, piano di adeguamento personalizzato, ecc.;
  • Progetto formativo personalizzato – Redazione del progetto formativo completo, obiettivi, moduli, prove pratiche;
  • Catalogo corsi aggiornato;
  • Monitoraggio scadenze e reminder – Cruscotto scadenze aggiornamenti con il passaggio a quinquennio mobile, biennale preposti, ecc.;
  • Finanziamenti e fondi interprofessionali – Progettazione e gestione piani formativi finanziati (Fondi, PNRR, bandi regionali), rendicontazione completa, senza oneri amministrativi per l’impresa;
  • Nuovi percorsi obbligatori – Corsi dedicati a Datori di lavoro – SPP, spazi confinati, nuove attrezzature (raccoglifrutta, caricatori, carriponte);
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