DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021

Green Pass

Dal 1 febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale é ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del
Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal
completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine

Dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 gennaio 2022:

  • obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca


Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza):

  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all ‘aperto. In tutti questi casi é vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto

Ristoranti e locali al chiuso

Dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022:

  • estensione dell ‘obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

Eventi, feste, discoteche

Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022:

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e RSA

Dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sarà possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-
assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo
oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

Estensione dell ‘obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022 estensione dell ‘obbligo di Green Pass rafforzato:

  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • al chiuso per i centri benessere;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l ‘infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • alberghi e altre strutture ricettive compresi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all ‘aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all ‘aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all ‘aperto;
  • mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantena e isolamento

Dal 31 dicembre 2021 cambio tempi di Quarantena e Isolamento per I vaccinati.

Quarantena

Dal 31 dicembre 2021, il decreto prevede che la quarantena preventiva non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, a queste persone è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall ‘ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non é necessaria quarantena, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non é stato possibile garantire l ‘uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l ‘isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Prezzi dispositivi protezione individuale


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