Benvenuto!

Con questo breve glossario vogliamo diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, aiutandoti a comprendere le basi di questo fondamentale aspetto della gestione aziendale e imprenditoriale.

Figure della sicurezza

Lavoratore

Definizione: persona che svolge un’attività lavorativa presso una qualsiasi organizzazione pubblica o privata

  • con qualsiasi tipologia contrattuale (contratto a tempo determinato, indeterminato, stage, tirocinio,ecc…)
  • con o senza retribuzione (anche solo per imparare un mestiere o un’arte)
    Rientra in questa categoria anche:
  • il socio lavoratore
  • il tirocinante
  • lo stagista
  • lo studente dell’alternanza scuola-lavoro

Datore di lavoro

Definizione: persona che all’interno di una determinata organizzazione, esercita i poteri decisionali e di spesa.

Ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva

Nelle pubbliche amministrazioni (scuole, istituzioni universitarie, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ecc.) il ruolo potrebbe essere occupato dal dirigente, cui spettano poteri gestionali, oppure da un funzionario con autonomia gestionale e di spesa.

RSPP: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione


Definizione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

E’ una figura obbligatoria ed indispensabile per il mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro e sano.


La funzione di RSPP può essere esercitata anche dal datore di lavoro se si tratta di aziende:
• artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;
• agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;
• ittiche, con un limite di 20 lavoratori;
• altri settori, fino a 200 dipendenti.

Il DL per diventare RSPP deve frequentare un corso di formazione di:

  • 16 h per aziende a rischio basso
  • 32 h per aziende a rischio medio
  • 48 h per aziende a rischio alto

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione può anche essere un dipendente dell’azienda.

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

Definizione: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità:

  • aziende con meno di 15 lavoratori: viene scelto tra i dipendenti
  • aziende che più di 15 lavoratori: viene scelto all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.
  • Se l’azienda non dispone di sindacati interni, il Rappresentante viene eletto all’interno dei lavoratori.
  • Numero minimo di RLS:
  • 1 rappresentante con meno di 200 lavoratori;
  • 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori;
  • 6 rappresentanti con più di 1000 dipendenti.

Formazione:

32 ore, 12 delle quali inerenti i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

Aggiornamento (ogni anno):

  • 4 h per aziende con meno di 50 lavoratori
  • 8 h per aziende con più di 50 lavoratori

L’azienda può anche decidere di non eleggere un RLS interno ma di affidarsi ad un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

RLST: Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale

RLST viene nominato quando i lavoratori o le rappresentanze sindacali delle imprese non eleggono un proprio RLS interno, dunque si tratta di una figura sindacale esterna all’attività e attribuita dall’associazione di categoria bilaterale che rappresenta l’azienda (a seconda del tipo di contratto che applica).
Si tratta di un servizio a pagamento offerto dalle associazioni alle imprese.

Formazione:

operando in una pluralità di realtà lavorative (con rischi quindi differenti) la durata della formazione iniziale è di 64 h (da svolgere entro 3 mesi dalla data di elezione) con un aggiornamento annuale di 8 h.

Preposto

Definizione: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”

Si può considerare una “sentinella per la sicurezza”. Suo compito è sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l’attuazione da parte dei lavoratori delle direttive ricevute dal datore di lavoro (es. capi-squadra, i capi-reparto, i capi-officina, i capi-sala, ecc…)
Opera in “prima linea” e nel contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma deve far applicare quelle disposte da altri (datore di lavoro e dirigenti) e la sua responsabilità è circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti.


Formazione:
8 h di formazione iniziale con aggiornamento di 6 h ogni 5 anni.

Medico Competente

Definizione: persona che avendo specifico titolo e requisiti professionali, collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi di un’azienda ed effettua la sorveglianza sanitaria, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
E’ una figura obbligatoria per la sicurezza sul lavoro.

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
  • docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Il medico competente:

  • ha il dovere di segnalare ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro le sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro
  • ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali
  • istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.

Dirigente


Definizione: persona che, a seguito delle comprovate competenze professionali, rende operative le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli.


La figura di dirigente per la sicurezza è individuata dunque dal Datore di Lavoro, che gli conferisce poteri gerarchici e funzionali tramite un atto di delega.


Ecco l’elenco dei compiti e degli obblighi delegabili al dirigente:

  • nominare il medico competente
  • nominare gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso
  • fornire dispositivi di protezione individuale ai lavoratori
  • autorizzare solo i lavoratori in possesso di un addestramento specifico a svolgere mansioni rischiose, previa formazione
  • tenere un registro di tutte le norme e le misure di sicurezza e igiene
  • inviare i lavoratori alla visita medica
  • adottare misure per il controllo di rischi ed emergenze
  • provvedere alla formazione e informazione dei lavoratori in materia di sicurezza
  • convocare la riunione periodica nelle realtà lavorative con più di 15 lavoratori
  • provvedere all’aggiornamento costante delle misure di sicurezza

Il dirigente ha potere decisionale e di spesa. Tale autonomia decisionale non va confusa con l’indipendenza decisionale che è propria del Datore di Lavoro.

Formazione: 16 h inziale con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni

Datore di lavoro di fatto


Definizione: il soggetto, anche estraneo all’organigramma aziendale, che effettivamente esercita i poteri del datore di lavoro, pur in assenza di relativo atto di investitura.


Anche un soggetto estraneo all’organigramma aziendale può essere datore di lavoro di fatto o dirigente di fatto, “in presenza di comportamenti ricorrenti, costanti e specifici, dai quali possa desumersi l’effettivo esercizio di funzioni dirigenziali”, e quindi responsabile in materia di sicurezza sul lavoro.


Nei luoghi di lavoro va considerato datore di lavoro più che il titolare di un contratto di lavoro con il lavoratore, colui che effettivamente e concretamente gestisce il rapporto con lo stesso.
Aldilà, quindi, dell’assunzione formale di un rapporto di lavoro subordinato, qualunque sia il tipo, nei confronti del lavoratore la posizione del datore è da attribuire a colui che concretamente si comporta ed agisce come tale.

Preposto di fatto


Definizione: colui che, senza alcuna nomina formale da parte del datore di lavoro, espleta concretamente i poteri tipici del preposto, assumendo conseguentemente, la relativa posizione di garanzia.


In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa.

Ne consegue che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, è soggetto all’osservanza ed all’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.