green pass

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175 è stato pubblicato il decreto-legge, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Il decreto ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 ed ha individuato attività e ambiti accessibili solo se in possesso di Green pass.


In aggiunta a tale decreto, nella conferenza stampa del 5 agosto, sono stati anticipati i contenuti di un ulteriore decreto di imminente pubblicazione, che estenderà a partire da settembre
La “certificazione verde Covid-19”, introdotta dal D.L. 22/04/21 n. 52, fin da subito ha generato domande e dubbi sull’applicazione, in buona parte chiariti dal D.P.C.M. 17 giugno 2021.


Cerchiamo in questo articolo di rispondere alle domande più frequenti di questi ultimi giorni in maniera chiara e puntuale.


Cos’è il Green Pass?


Il Green Pass è una certificazione che, a norma dell’art. 9 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 “Decreto Riaperture”, prova:

  • l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (due inoculazioni o una inoculazione a seconda della tipologia di vaccino effettuato);
  • la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (con avvenuto rilascio ai sensi di legge della documentazione relativa alla cessazione dell’isolamento);
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (eseguito nelle 48 ore antecedenti).


Come si ottiene il Green Pass?


Ci sono differenti modalità per ottenerlo:

  • accedere al sito www.dgc.gov.it tramite Spid o tessera sanitaria: verrà generato un Qr code digitale o stampabile con una firma digitale del Ministero della Salute per impedirne la falsificazione, che deve essere esibito e validato ai controlli;
  • tramite App. IMMUNI o IO;
  • tramite accesso al proprio fascicolo sanitario elettronico.


E’ anche possibile richiedere tale certificazione al proprio medico di base a presso una farmacia.

Chi è esentato dall’obbligo di Green Pass?

  • i bambini, esclusi per età dalla campagna di vaccinazione (ad oggi al di sotto dei 12 anni);
  • i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.


Purtroppo ad oggi non è stato ancora definito un modello o una piattaforma per i certificati di esenzione e l’unica indicazione legislativa parla di “idonea certificazione medica” e indica che la definizione dei criteri sarà effettuata con circolare del Ministero della salute e saranno predisposti formati digitali.

A cosa serve il Green Pass?


Tale documentazione sarà richiesta, a partire dal 6 agosto, al fine di poter accedere alle seguenti attività o ambiti:

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
  • sagre e fiere, convegni e congressi
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • concorsi pubblici
  • accesso alle RSA per visite agli ospiti

Spostarsi in Italia anche tra Regioni con differenti “colorazioni” e per effettuare viaggi nei paesi membri dell’Unione Europea, oltre a Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera. (per i viaggi consigliamo di aggiornarvi sul sito VIaggiare sicuri in quanto i singoli paesi potrebbero adottare misure differenti o essere soggette a cambiamenti)
Non sarà necessario il green pass per chi sta all’aperto né per le consumazioni al bancone.


Un nuovo decreto in uscita prevedrà inoltre il Green Pass per:

  • il personale della scuola e anche per gli studenti universitari
  • l’accesso a mezzi (navi, treni e aerei) a lunga percorrenza, con capienza all’80% dei posti disponibili

Chi può verificare la validità del Green Pass?


La verifica del Green Pass spetta a:

  • pubblici ufficiali;
  • titolari di strutture ricettive e pubblici esercizi, luoghi e locali, (nonché ai loro delegati, in merito alla delega si veda successiva FAQ) con ingresso per cui necessita la certificazione;
  • organizzatori di eventi e addetti ai servizi di controlli di attività di intrattenimento e spettacoli;
  • vettori aerei, marittimi e terresti;
  • strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali.


Come va effettuata la delega ai “controllori” del Green Pass?


I titolari di attività con obbligo di verifica Green Pass possono delegare altri soggetti interni alla loro organizzazione per la verifica nei confronti dell’utenza.


I soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. Questo implica pertanto che la delega dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti. La consegna di tale informativa potrebbe inoltre essere accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.


Si consiglia inoltre di specificare all’interno dell’informativa, che il personale delegato (ad oggi) non ha l’obbligo legislativo di possesso di Green Pass (si veda successiva FAQ). Questo permetterà a chi controlla di poter rispondere alla domanda dell’utente che chiede “ma lei che mi sta controllando il Green Pass ce l’ha?”.

Chi lavora in attività con obbligo di verifica green pass o chi verifica deve essere vaccinato?


Da una prima lettura dei decreti finora emanati non è previsto l’obbligo di vaccinazione, se non per il personale del settore sanitario. La normativa sull’uso del Green Pass, infatti, fa riferimento all’accesso ai servizi e alle attività senza riferimento o obblighi a chi presta i servizi.
L’ipotesi di obbligo certificazione verde, per chi lavora nelle attività per le quali viene richiesto agli utenti, è in fase di discussione e non è da escludere che già in agosto arrivi un decreto sull’argomento.

Come si verifica il possesso del Green Pass?


Sarà sufficiente scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo dedicato all’ingresso dell’attività, anche privo di connessione internet (l’applicazione non necessita della connessione).
L’utente che vuol accedere al servizio dovrà esibire il codice di verifica del Green Pass e un documento di identità.
La registrazione del nominativo e del numero di telefono dell’utente ammesso al servizio, da conservarsi per i successivi 14 giorni, è attestazione del superamento del controllo relativo al possesso del Green Pass. Non serve la registrare se il singolo utente ne era in possesso o meno, in quanto se non in possesso e non esente da Green Pass si intende implicitamente che l’utente ammesso lo abbia esibito.
Per gli utenti “esentati” dal Green Pass (questione non ancora definita in modo chiaro a livello legislativo), conviene registrare che l’utente è stato ammesso “in esenzione”.


Cosa comporta il controllo del Green Pass?


L’attività non comporta nessuna raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
Non è previsto alcun trattamento dei dati poiché, come espresso dallo stesso Garante della Privacy in un commento al succitato DPCM


“tale app consente al verificatore di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione”


ossia senza mettere in luce se il soggetto possessore del green pass sia vaccinato, guarito o sia risultato negativo ad un test.


Il Green Pass esenta dall’obbligo di rispetto dei protocolli stabiliti per le singole attività (es. distanziamento, uso mascherine ecc…)?


No, gli utenti ammessi ai servizi o attività devono comunque rispettare le regole previste dai protocolli delle singole attività, comunicati e specificati loro in loco.

Cosa cambia per quanto riguarda l’organizzazione di matrimoni?


Il DPCM del 17 giugno 2021 non elimina le regole precedentemente indicate per le attività di Ristorazione e Ospitalità: rimane quindi l’obbligo di seguire il protocollo di sicurezza in vigore per quanto riguarda l’organizzazione delle cerimonie.


I partecipanti dovranno essere adeguatamente informati sul comportamento da tenere durante l’evento.
Si potrà rilevare la temperatura corporea all’ingresso e impedire l’accesso a chi avrà una temperatura uguale o superiore ai 37,5° C.


L’elenco dei partecipanti dovrà essere mantenuto per 14 giorni per garantire il tracciamento.


Negli ambienti chiusi dovrà essere utilizzata la mascherina da tutti, così in tutti i casi in cui non potrà essere mantenuto il distanziamento sociale di almeno 1 metro.
I tavoli dovranno essere disposti in modo da mantenere un metro di distanza tra ospiti di tavoli diversi e tra soggetti non conviventi.
Il servizio al tavolo potrà essere fatto solo da personale incaricato dotato di mascherine e il buffet dovrà avere porzioni monodose.


Cantanti e musicisti dovranno mantenere una distanza minima di due metri dagli invitati. In caso di danze si dovrà garantire il distanziamento di sicurezza tra gli ospiti.


Il nuovo decreto legge 22 luglio 2021 ha inoltre previsto l’obbligo di presentare il Green Pass per accedere ai ristoranti bar, pub, pasticcerie e gelaterie ed effettuare la consumazione al chiuso.


Non sarà necessario il green pass per chi sta all’aperto né per le consumazioni al bancone.
Permane l’obbligo di mascherina oltre a tutti i protocolli di sicurezza già visti in precedenza.


Sanzioni


I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.


In ipotesi di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Per approfondimenti:

Leggi le Faq sul sito del Governo

Informazioni per gli operatori – App VerificaC19

Studio R&D rimane come sempre a disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarire eventuali dubbi o perplessità.