Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso pubblico l’Interpello n. 6/2018 del 24 ottobre 2018, in risposta al quesito sottoposto dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.).

Si parla della possibilità di non applicare al lavoratore intermittente la disciplina contenuta nel D.Lgs. 66/2003, in caso di lavoro straordinario. In particolare, viene chiesta la possibilità di erogare unicamente il controvalore per la prestazione svolta come se questa fosse effettuata in regime ordinario, senza maggiorazione per lavoro straordinario.

Nell’interpello viene spiegato che il D.Lgs. 81/2015 prevede che il lavoratore intermittente non debba ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e che nei suoi confronti trovino applicazione in misura “proporzionale” gli istituti normativi tipici del rapporto di lavoro subordinato, per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, delle ferie, dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale. Tali principi, trovavano applicazione anche in normative previgenti, quali il D.Lgs. 276/2003 e la circolare n. 4 del 2005 del Ministero del lavoro.

Possiamo riassumere dicendo che la facoltà concessa dalla legge di attivare il contratto di lavoro intermittente non consente di escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive.

Approfondisci l’argomento sul sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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