La Scheda di Dati di Sicurezza

La Scheda di Dati di Sicurezza

La Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) ha lo scopo di fornire agli utilizzatori di sostanze chimiche le informazioni necessarie per la tutela della salute umana e dell’ambiente.

In merito alla SDS ricordiamo che:

  1. DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA DAL FORNITORE di prodotti classificati come pericolosi o estremamente dannosi per l’ambiente;
  2. deve essere fornita NELLA LINGUA DEL PAESE DI UTILIZZO, ovvero nel paese di appartenenza dell’utilizzatore che acquista;
  3. fornire la SDS va inteso come un OBBLIGO PROATTIVO DEL FORNITORE DI CONSEGNARE EFFETTIVAMENTE LA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA su carta o su file (e ogni aggiornamento prescritto) piuttosto che renderla disponibile in maniera passiva, ad esempio su Internet;
  4. se fornita su Internet, per il fornitore valgono le seguenti regole:
  • fornire un collegamento diretto, costantemente attivo, che consenta di accedere alla SDS specifica per il prodotto chimico oggetto della fornitura (non sono considerati validi collegamenti a pagine che contengono decine o centinaia di schede);
  • obbligo di comunicazione degli aggiornamenti della SDS o del collegamento;
  • il collegamento alla SDS dovrebbe essere privo di ostacoli (ad esempio non possono essere richiesti né il login né la registrazione).

La SDS deve essere disponibile sul luogo di utilizzo del prodotto in modo da poter essere consultata dagli utilizzatori, sia nelle normali condizioni di impiego che in caso di emergenza; attraverso un’attenta lettura e analisi della stessa è possibile ottenere informazioni per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze chimiche.

La struttura della SDS deve essere composta da 16 sezioni obbligatorie e non deve essere confusa con la “scheda tecnica del prodotto” che è frequentemente fornita unitamente alla SDS oppure, erroneamente, in sua sostituzione.

Regolamento (UE) 2020/878: le novità

Il 26 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele.
Il Regolamento 2020/878 è entrato in vigore il 16 luglio 2020 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione del Regolamento (UE) 2015/830.

Le SDS conformi al Regolamento (UE) 2015/830, possono continuare a essere fornite, in deroga, fino al 31 dicembre 2022 (periodo transitorio per le SDS esistenti).

DOPO IL 1° GENNAIO 2023 LA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA DI OGNI PRODOTTO DISPONIBILE SUL MERCATO DEVE ESSERE CONFORME AL REGOLAMENTO 2020/878, IL CHE SIGNIFICA CHE OGNI SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA DEVE ESSERE RIVISTA DAL PRODUTTORE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022.
Per verificare quali novità sono state introdotte e leggere il nuovo Regolamento consigliamo di consultare la pagina dedicata.

Alla luce di quanto sopra riportato, Studio R&D suggerisce alle Aziende di verificare che l’archivio delle schede di sicurezza per sostanze e miscele utilizzate sia mantenuto costantemente aggiornato.

Saranno sicuramente da considerarsi non adeguate e obsolete le SDS datate prima del 1° gennaio 2021. A far data dal 31/12/2022 sarà necessario richiedere ai fornitori che nel frattempo non abbiano provveduto, di inviare la SDS aggiornata secondo le nuove disposizioni.