Con la conversione in legge del Dl 23/2020, il legislatore ha voluto dare una risposta ai quesiti delle aziende, che necessitano di una qualche tutela per i datori di lavoro rispetto al rischio di conseguenze penali o richieste di risarcimento da parte dei dipendenti per contagio da Coronavirus. Il problema era amplificato dalla mancanza di un preciso protocollo che facesse da guida per attuare protocolli anto Covid-19 nei luighi di lavoro. Ad alimentare le preoccupazioni aveva contribuito l’articolo 42 del Dl 18 del 17 marzo (il cura Italia): i casi accertati di infezioni da Coronavirus in ambito di lavoro, sono da qualificare come infortuni sul lavoro.

Con l’articolo 29-bis della legge di conversione del Dl 23/2020, pur non prevedendo una vera salvaguardia penale, il legislatore ha affermato un principio importante per la tutela del datore di lavoro: ai fini della garanzia contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro assolvono l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori come da articolo 2087 del Codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni previste col protocollo condiviso del il 24 aprile 2020, e in quelli previsti all’articolo 1, comma 14, del Dl 33 del 16 maggio 2020, ed anche con l’adozione e il mantenimento delle misure qui previste come protocolli anti Covid-19