Mediante l’art. 20, co. 1, lettera g del D.Lgs. 151/2015 è stato modificato l’art. 34 del D.Lgs. 81/2008, riguardante lo “Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi”. Nella fattispecie, è stata modificata la parte che consentiva al Datore di Lavoro di svolgere direttamente i compiti di addetto al primo soccorso e alla prevenzione incendi soltanto nelle aziende con meno di cinque dipendenti; a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015, tale limite dimensionale è stato eliminato.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

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