Breve riassunto della novità tecnica:

Il datore di lavoro è quel soggetto che secondo il D.Lgs 81/2008 è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore oppure il soggetto che a seconda dell’organizzazione aziendale che dirige ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

La responsabilità del datore di lavoro nasce perciò quando questi non osservi gli obblighi a lui imposti per la tutela del lavoratore e, pertanto, possono essergli riconosciute 3 diverse tipologie di responsabilità:

  • Responsabilità civile: l’art. 2087 del Codice Civile impone al Datore di Lavoro di adottare le misure atte a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Inoltre, sempre ilCodice Civile, dispone che il datore di lavoro sia responsabile anche quando l’omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da un’altra persona da lui incaricata (rimanendo nell’ambito delle mansioni conferite al lavoratore). Le tipologie di responsabilità sopra descritte rientrano nella più ampia definizione di responsabilità oggettiva del Datore di Lavoro,la quale comporti l’obbligo di risarcire i danni causati al lavoratore a seguito del fatto lesivo verificatosi
  • Responsabilità penale: la normativa prevede che vengano sempre osservate le misure di sicurezza durante lo svolgimento del lavoro; la loro inosservanza comporta la commissione di reato, passibile perciò di sanzione.
    Le norme di tale natura sono previste dal Codice Penale che stabilisce la responsabilità di chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri/infortuni sul lavoro (oppure li rimuove o danneggia) è punito con la reclusione e con un’aggravante nel caso in cui dal fatto ne derivi un disastro o un infortunio;
  • Responsabilità amministrativa il D.Lgs 231/2001 ha riconosciuto la responsabilità amministrativa alle persone giuridiche (es. Consigli di Amministrazione). Dato che la responsabilità penale è personale, l’ente/società datrice di lavoro ed i soci, non possono considerarsi estranei al procedimento penale per i reati commessi violando le norme di sicurezza a vantaggio/interesse dell’ente stesso.
    In questo caso, i reati presi in considerazione sono l’omicidio colposo o le lesioni gravi/gravissimecommesse con violazione degli obblighi non delegabili del datore di lavoro.
Destinatari/soggetti obbligati:

Datori di Lavoro.

Scadenze Amministrative:

Adempimento cogente.

Eventuali sanzioni previste:

Art. 451 Codice Penale: “Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516” Art. 437 Codice Penale: Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”

Settori interessati:
  • Tutti
  • Alberghi e ristorazione
  • Agricoltura
  • Alimentare
  • Attività sportive
  • Case di riposo
  • Chimica e plastica
  • Commercio
  • Commercialista
  • Consulente del lavoro
  • Edilizia
  • Elettrica-elettronica
  • Estrazione minerali
  • Meccanica
  • Metalmeccanica
  • Pubblica amministrazione e istruzione
  • Rifiuti
  • Sanità
  • Studi professionali
  • Servizi
  • Telecomunicazione
  • Tessile
  • Trasporti e logistica
Soluzione R&D:

Consulenza mirata alle esigenze del cliente