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Obbligo di Green Pass: pubblicazione decreto in Gazzetta Ufficiale

Lo avevamo anticipato qui e ora, in data 21/09/2021, è stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.226 il Decreto Legge n.127 del 21/09/2021 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Il Decreto prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass a tutto il mondo del lavoro sia pubblico che privato a partire dal 15 ottobre fino alla fine dello stato di emergenza attualmente previsto fino al 31 dicembre 2021.
I datori di lavoro sono quindi tenuti a verificare il possesso del certificato verde sia per i propri dipendenti che per il personale esterno che accede ai luoghi di lavoro per svolgere un’attività lavorativa.
Come già previsto dalla bozza, si lascia ai datori di lavoro la definizione delle modalità operative da intraprendere entro il 15 ottobre per il controllo delle certificazioni che potranno essere effettuate anche a campione.

L’assenza della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, prevede la sospensione della prestazione lavorativa fino all’esibizione della stessa. L’assenza viene considerata un’assenza non giustificata e quindi non retribuita già a partire dal primo giorno.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti invece, la sospensione dall’attività lavorativa scatta dal quinto giorno di mancata presentazione.

Quando dovrà essere effettuato il controllo?


Il controllo della presenza del Green pass dovrà essere fatto, ove possibile, al momento dell’ingresso in azienda, oppure a campione.
Si ricorda che la norma prevede tale requisito non solo per i propri dipendenti, ma per tutti coloro che accedono all’interno dei luoghi di lavoro indipendentemente dal tipo di attività prevista e tempo di permanenza (es. manutentori, volontari, impresa di pulizia ecc., lavoratore autonomo). In questo caso i datori di lavoro dell’azienda “ospitante” possono anche effettuare il controllo previsto comunque per ciascun datore di lavoro.

Quali sono le modalità previste?


Dovranno essere stabilite delle procedure specifiche sulla gestione di tale verifica che impatteranno sia sull’aspetto sicurezza che sul tema privacy; in particolare il divieto di registrare qualsiasi dato riportato sul certificato verde.
Il legislatore non precisa le modalità, ma lascia ai datori di lavoro di ciascuna azienda la possibilità di organizzazione tali controlli secondo procedure proprie entro il 15 ottobre.
Non si escludono eventuali successive indicazioni e Linee guida circa questo aspetto in vista di questa data.

Obbligo di Green Pass: chi è deputato operativamente al controllo?


Chi sarà deputato al controllo, dovrà essere formalmente incaricato dal Datore di Lavoro e dotato degli strumenti tecnologici adeguati per poter procedere alla verifica (ad esempio dispositivi dotato di APP C-19” e nel rispetto del D.P.C.M. 17/06/2021).

Sanzioni previste


Come già inserito nella bozza, sono previste sanzioni pecuniarie che vanno da i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza Green Pass.


Per l’azienda che non adotta le misure per il controllo dei certificati verdi è prevista una sanzione tra 400 e 1.000 euro. È applicabile la riduzione della sanzione per pagamento in tempi ridotti. In caso di reiterazione, la sanzione viene raddoppiata. Queste sanzioni sono irrogate dai prefetti.
Le sanzioni per il Datore di Lavoro sono previste quindi, non solo in caso di presenza di lavoratori sprovvisti di Certificazione verde valida all’interno dei luoghi di lavoro, ma anche in caso di mancata adozione delle misure organizzative necessarie per l’applicazione del Decreto.


Validità Green Pass: requisiti per l’accesso


La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore (72 ore nel caso dei tamponi molecolari) precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Per i tamponi le farmacie dovranno applicare prezzi calmierati.

L’obbligo di green pass non si applica comunque ai soggetti esenti in possesso di idonea certificazione medica.