obbligo green pass

Obbligo Green Pass: la bozza delle nuove misure.

Con il DL del 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative comprese università dell’alta formazione artistica musicale e coreutica deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.
I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative sono tenuti a verificare tale documento.

Come cambia l’obbligo?

L’obbligo Green Pass, di cui avevamo già parlato, viene quindi esteso non solo al personale operativo all’interno della Scuola, ma anche a chiunque vi acceda ad eccezione di bambini, agli alunni e agli studenti.
Per i soggetti che accedono alle strutture per ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni è demandata anche ai rispettivi datori di lavoro.
Tale estensione si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture socio sanitario-assistenziale dove era già in vigore l’obbligo vaccinale per il personale interno.

Lavoro pubblico e privato


In aggiunta a questo decreto, già in vigore, che riguarda gli specifici ambiti scolastico e socio sanitario-assistenziale, è stata approvata la Bozza del Decreto Legge “Misure urgenti per assicurare lo volgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening” in cui viene specificata l’estensione dell’obbligo Green Pass a tutto il modo del lavoro sia pubblico che privato a partire dal 15 ottobre. Si dovrà attendere la pubblicazione in gazzetta per capire se i contenuti della bozza saranno integralmente confermati.


La bozza indica che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso del certificato verde sia per i propri dipendenti che per il personale esterno che accede ai luoghi di lavoro per svolgere un’attività lavorativa.
Si lascia ai datori di lavoro la definizione della modalità operative per il controllo delle certificazioni che potranno essere effettuate anche a campione.
Il controllo dovrà essere affidato a personale formalmente incaricato e possibilmente già all’ingresso in azienda.

L’assenza della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, prevede la sospensione della prestazione lavorativa fino all’esibizione della stessa. L’assenza viene considerata un’assenza non giustificata e quindi non retribuita già a partire dal primo giorno.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti invece, la sospensione dall’attività lavorativa scatta dal quinto giorno di mancata presentazione.

Obbligo Green Pass: le sanzioni


La bozza del decreto prevede anche delle sanzioni pecuniarie sia per i lavoratori che per i datori di lavoro: Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass e una sanzione da 400 a 1000 euro per il datore di lavoro. Queste sanzioni sono irrogate dai Prefetti.


L’obbligo di green pass non si applica comunque ai soggetti esenti in possesso di idonea certificazione.
Inoltre all’interno della bozza del Decreto sono presenti variazioni di validità del Green Pass in caso di contagio, l’indicazione che i tamponi validi per ottenere la certificazione verde, saranno a carico dei lavoratori, anche se si va verso un obbligo generalizzato per le farmacie di praticare prezzi calmierati per i tamponi.