protocollo condiviso per l’emergenza COVID-19

Il 6 aprile 2021 è stato approvata una nuova versione del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
Il Protocollo aggiorna le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.


Le principali novità

Come già in passato, vediamo insieme i principali punti su cui focalizzare l’attenzione:

1. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico. Questa precisazione nasce dal fatto che la Circolare di ottobre 2020 aveva previsto il termine dell’isolamento dopo 21 giorni. Viene ribadito che, sebbene l’isolamento finisca al 21-esimo giorno, il lavoratore potrà tornare al lavoro solo con tampone negativo

2. Obbligo di utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti di lavoro condivisi, al chiuso o all’aperto. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento. Il protocollo del 24 aprile aveva introdotto l’obbligo di mascherina negli spazi comuni, oltre che in tutti i casi di mancato rispetto del distanziamento. La nota di commento di Confindustria aveva indicato che, per spazi comuni, si intendevano quelli di cui al punto 7 (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree break) lasciando quindi liberi i locali di lavoro. Con questo aggiornamento, si ha l’obbligo di indossare la mascherina in qualsiasi ambiente di lavoro salvo dove si possa dimostrare l’effettivo isolamento del lavoratore

3. Viene inserita la possibilità di trasferte anche all’estero da svolgersi, però, in base a specifiche considerazioni in base al contesto. Si indica che “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.

4. Continua ad essere permessa la formazione sulla Sicurezza in presenza, purché svolta con le dovute misure di prevenzione del contagio da COVID-19

5. Nel caso di ricovero ospedaliero per il soggetto positivo, è prevista la visita medica di rientro, indipendentemente dalla durata dell’assenza, quindi anche per meno di 60 gg.

Per approfondire

Al link sottostante trovate una tabella comparativa che evidenzia le differenze e le novità introdotte dall’aggiornamento del 06/04/2021 rispetto al precedente protocollo del 24/04/2020.