Precisiamo un concetto relativo alla circolare del 14 Novembre 2013 dal titolo:

Si ricorda a tutte le aziende che l’INAIL effettua delle verifiche a campione, nelle quali viene richiesta – entro 10 gg. dalla notifica – copia della documentazione probante a giustificazione di quanto dichiarato nel modello OT24.

Eventuali dichiarazioni mendaci sono punite:
  • dal Codice Penale, con la reclusione fino a 2 anni;
  • dall’INAIL con:
    • il recupero immediato dell’oscillazione accordata;
    • la sanzione per il mancato pagamento di quanto dovuto nella misura del 5,75% dell’importo dell’agevolazione concessa.

Quindi si conferma che la presentazione della domanda all’Inail è volontaria ma comunque, una volta presentata, è potenzialmente verificabile e, se non veritiera allora effettivamente sanzionabile.