Vista l’imminente scadenza del 11/1/2013, vi rinviamo la comunicazione del 26/3/2012 riguardante la formazione obbligatoria dei lavoratori, prevista dalla legge in merito alla Sicurezza sul lavoro.

Oggetto: nota informativa sugli accordi Stato–Regioni inerenti la formazione Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 8 del 11/01/2012 sono stati pubblicati i due Accordi sanciti il 21/12/2011 dalla Conferenza Stato Regioni per la formazione sulla sicurezza e salute del lavoro ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008. Entrambi gli accordi sono in vigore dal 12/01/2012. Di seguito una breve descrizione dei loro contenuti:

  1. Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi  dell’articolo  37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il documento prevede che:
    1. I lavoratori, i preposti (cioè i capi reparto, capi settore, capiufficio, ecc..) e i dirigenti debbano essere sottoposti a corsi di formazione, che devono essere completati entro il 11/01/2013, con le seguenti caratteristiche:
      Classe di rischio* Lavoratori Preposti Dirigenti
      Durata (ore) Note Durata (ore) Note Durata (ore) Note
      Basso 8 Sottoposti per la prima volta a formazione 16 Sottoposti per la prima volta a formazione 16 Sottoposti per la prima volta a formazione
      6 Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente 6 Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente 6 Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente
      Medio 12 Sottoposti per la prima volta a formazione 20 Sottoposti per la prima volta a formazione 20 Sottoposti per la prima volta a formazione
      6 Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente 6 Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente 6 Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente
      Alto 16 Sottoposti per la prima volta a formazione 24 Sottoposti per la prima volta a formazione 16 Sottoposti per la prima volta a formazione
      6 Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente 6 Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente 6 Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente
      * La classificazione del livello di rischio delle aziende viene fatta in base al settore ATECO di appartenenza, desumibile dal codice ISTAT dell’attività primaria
      (A)L’aggiornamento obbligatorio è previsto dopo 5 anni.
    2. neo-assunti vengano sottoposti ai medesimi corsi di formazione, entro 60 giorni dalla data di assunzione;
    3. Le disposizioni dell’accordo si applichino anche ai lavoratori autonomi e ai componenti delle imprese familiari di cui all’art. 230-bis C. C.;
    4. Le disposizioni non si applichino ai lavoratori stagionali (fino al 12/07/2013);
    5. A prescindere dal settore di appartenenza, i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possano frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
  2. Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.; il documento prevede che:
    1. I Datori di Lavoro che vogliano svolgere direttamente i compiti di R.S.P.P. (nei casi previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/2008), debbano essere sottoposti a corsi di formazione, con le seguenti caratteristiche:
      Classe di rischio* R.S.P.P.  – Datore di Lavoro
      Durata (ore)

      Note

      Basso 16 Sottoposti per la prima volta a formazione
      6 Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente
      Medio 32 Sottoposti per la prima volta a formazione
      10 Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente
      Alto 48 Sottoposti per la prima volta a formazione
      14 Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente
      * La classificazione del livello di rischio delle aziende viene fatta in base al settore ATECO di appartenenza, desumibile dal codice ISTAT dell’attività primaria
      (A) L’aggiornamento obbligatorio è previsto dopo 5 anni, a partire dalla data di pubblicazione dell’accordo.

      a

      D.Lgs. 81/2008 – ALLEGATO II

      Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (articolo 34)

      Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 lavoratori
      Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
      Aziende della pesca fino a 30 lavoratori
      Altre aziende fino a 30 lavoratori
      (1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del Decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
    2. In caso di inizio attività, i Datori di Lavoro che vogliano svolgere direttamente i compiti di R.S.P.P. (nei casi previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/2008), debbano completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

La soluzione Studio R&D:

Data la complessità della materia, lo Studio R&D si rende disponibile, per le aziende che ne facciano richiesta, a fornire chiarimenti generali, a illustrare lo stato degli adempimenti applicabili nei singoli casi e a progettare ed erogare corsi specifici onde agevolare l’adeguamento normativo nel più breve tempo possibile.

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