Diisocianati, formazione obbligatoria: cosa cambia?

Novità nella formazione per l’uso di prodotti chimici molto diffusi contenenti diisocianati.

Richiedi ai fornitori dei tuoi prodotti chimici le schede di sicurezza aggiornate e verifica se sei soggetto all’obbligo di formazione per l’utilizzo in sicurezza dei diisocianati!

Che cosa sono i diisocianati?

I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base nei composti poliuretanici e sono contenuti principalmente in:

  • schiume e colle poliuretaniche
  • sigillanti
  • adesivi
  • isolanti
  • resine bicomponenti
  • vernici a base poliuretanica

Si possono trovare impiegati in un’ampia gamma di settori e applicazioni, a titolo esemplificativo: nel settore della produzione di componenti per le automobili, nelle carrozzerie, nel settore edilizio, nella posa di serramenti interni ed esterni, nonché in molti altri ambiti produttivi e industriali (tipografie, colorifici, etc.).
I diisocianati possono rappresentare un potenziale rischio per la salute dei lavoratori che li utilizzano, a causa della loro tossicità e possono causare irritazioni della pelle e dei tratti respiratori.

Come faccio a sapere se sono contenuti nei prodotti che utilizzo?

Il primo passo da fare è reperire la scheda di sicurezza aggiornata dei prodotti chimici e verificare nella sezione 3 se tra le sostanze sono citati i diisocianati oppure verificare alla sezione 15 della scheda di sicurezza se è citata la restrizione n.74.

Ricordiamo che i fornitori hanno l’obbligo di consegnare la scheda di sicurezza e che dal 1° gennaio 2023 deve essere conforme al regolamento 2020/878. Qui trovi un nostro approfondimento.

Non preoccuparti!

R&D può offrirti consulenza e assistenza per la richiesta ai fornitori delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e la verifica relativa alla presenza di diisocianati

Consulenza e assistenza

Quali sono le novità normative introdotte dal Regolamento (UE) 2020/1149?

  1. A partire dal 24 febbraio 2022 è permesso l’immissione sul mercato di prodotti contenenti più del 0,1% di diisocianati, ma sull’imballaggio o sull’etichetta del prodotto deve essere visibilmente riportata e separata dalle altre informazioni la dicitura relativa all’obbligo di un’adeguata formazione.
  2. A partire dal 24 agosto 2023, sarà consentito utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali o professionali, in concentrazione maggiore o uguale allo 0,1 % a condizione che gli utilizzatori industriali o professionali (datori di lavoro, dipendenti e lavoratori autonomi) abbiano completato con esito positivo una formazione adeguata sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.

Nessun problema, la soluzione c’è.

R&D può seguirti nella verifica dei tuoi eventuali obblighi formativi e nella definizione del livello di formazione necessario in base all’attività svolta.

Verifichiamo insieme!

Sono previsti tre livelli di formazione in base alle attività lavorative svolte dal personale con gradi maggiori di approfondimento degli argomenti.
La formazione deve tenere conto della specificità dei prodotti utilizzati, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione, può essere svolta on-line e il docente deve essere un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.
La formazione deve essere rinnovata con periodicità quinquennale.

Obblighi dei fornitori

Il fornitore, deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione previsti dal Regolamento UE nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele.
I fornitori potranno quindi mettere a disposizione dei loro clienti corsi di formazione, valevoli o meno anche per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro prevista dagli Accordi Stato Regioni.

Cosa possiamo fare per te

R&D progetta corsi aziendali personalizzati conformi alle normative vigenti per la formazione obbligatoria, valevoli contemporaneamente sia per l’adempimento relativo ai prodotti contenti diisocianati che per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro prevista dagli Accordi Stato Regioni.

Contattaci per avere ulteriori informazioni: