Con l’interpello 5-2019, la Commissione risponde ad un quesito avanzato dalla Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in merito alla validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare, recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore (15 marzo 2019) del decreto interministeriale 22 gennaio 2019.

Il decreto interministeriale del 4 marzo 2013 prevedeva per l’aggiornamento della formazione dei lavoratori un corso teorico-pratico della durata minima di 3 ore ogni quattro anni; mentre il decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti debba essere distribuito, nel corso di ogni quinquennio, per mezzo di corsi della durata minima di 6 ore.

La Commissione Interpelli, in assenza di una disciplina transitoria, indica l’applicazione del principio generale della successione delle leggi nel tempo; infatti, nel caso specifico, i corsi di formazione e i relativi attestati avranno validità sulla base della normativa con cui sono stati conseguiti: 4 anni se conseguiti prima del 15 marzo 2019 con le indicazioni del D.I. 4/03/2019 e 5 anni se conseguiti con le disposizioni introdotte dal Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019.

Il testo completo dell’interpello.
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