La Commissione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 ha recentemente pubblicato la risposta all’l’Interpello n. 16/2016 del 25 ottobre 2016 avanzato dalla Regione Marche, riguardante la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori

A tal riguardo la Commissione “ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora ‘non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4’ del articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo”.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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