Di fronte al quesito posto da Confindustria riguardo l’applicabilità del DM 6/9/1994 (controllo, rimozione e fissaggio di amianto) per gli “impianti tecnici in opera all’interno ed all’esterno degli edifici”; il Ministero specifica che per “impianti tecnici in opera all’interno ed all’esterno degli edifici” sono da intendersi tutti gli impianti posti a servizio dell’edificio stesso (impianto elettrico, termico, ecc.). Quindi, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile trovano applicazione il DM 6/09/1994 (per il proprietario dell’immobile) e il D.Lgs. 81/2008 (per il Datore di Lavoro), mentre in caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale (e non funzionali all’immobile) trova applicazione il solo D.Lgs. 81/2008.

Fonte: Commissione interpelli

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